Nel novero delle leggi riferite all’acquisto della prima casa ci sono alcune che sono mirate a garantire agevolazioni per gli acquirenti, soprattutto alcune fasce di consumatori che possono essere inquadrate nelle cosiddette deboli.
In particolare con il Decreto Sostegni bis che era entrato in Gazzetta Ufficiale nel maggio del 2021, si era andata a prevedere la possibilità di acquistare la prima casa con alcune agevolazioni per i giovani entro i 36 anni.
Più nello specifico, come riporta il sito dell’Agenzia delle Entrate per i giovani con meno di 36 anni, e con un valore dell’Isee non superiore a 40mila euro annui, il Decreto Sostegni bis ha previsto una nuova agevolazione per l’acquisto della prima casa: si tratta dell’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale.
Ciò in considerazione del fatto che, quando si acquista una casa, l’acquirente deve pagare l’imposta di registro in misura proporzionale del 9%; l’imposta ipotecaria fissa di 50 euro l’imposta catastale fissa di 50 euro. Ecco allora che la misura in questione assume un’importanza strategica sotto forma di agevolazione fiscale per i giovani entro i 36 anni.
A chi spetta l’agevolazione?
Come fare per usufruire dell’agevolazione? Queste agevolazioni si applicano agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022; in sostanza c’è ancora tempo fino a fine anno per poterne usufruire. In caso di acquisto soggetto a Iva, è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all’acquisto.
È prevista, inoltre, l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo. L’agevolazione in questione spetta a chi:
- Acquirenti di prima casa che non abbiano ancora compiuto i 36 anni nell’anno in cui l’atto è stipulato;
- Acquirenti di prima casa che abbiano un Isee non superiore ad euro 40.000.
Altri aspetti tecnici da conoscere
Da aggiungere poi, come riporta questo sito di un notaio a Padova, che l’immobile dovrà ovviamente essere ad uso abitativo (prima casa) e non deve rientrare nelle categorie cosiddette di lusso, ovvero non può essere A1, A8 o A9. Quindi a rientrare nella misura sono gli immobili accatastati come A2, A3, A4, A5, A6, A7 ed A11. Inoltre l’immobile dovrà trovarsi nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza o dove decida di stabilirla entro 18 mesi.
Da ricordare infine che chi richiede l’agevolazione dell’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale non deve essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra nello stesso Comune; non deve essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale, di un diritto di proprietà, usufrutto abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con agevolazioni.
















































